La Legge 9/2011 consta di 4 brevi articoli e si avvale di un tavolo regionale di tecnici. L’art.1, così recita:
considerare la cultura regionale come parte integrante della storia – sociale, linguistica, letteraria − d’Italia; […]
stimolare la riflessione sul patrimonio linguistico regionale, non relegandola ai margini dell’attività didattica, privilegiando piuttosto il concetto della variazione nel tempo e nello spazio, al fine di cogliere le linee di continuità nella diversità, muovendo dalla parlata locale;
guidare l’alunno a farsi egli stesso ricercatore nel campo della cultura popolare, collocandola nel giusto livello di coscienza e percezione linguistica; […].